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domande_frequentiSe siete nuovi al mondo offshore leggete attentamente questa sezione di domande frequenti. Se desiderate approfondire ancora di più l'argomento vi consigliamo la lettura dei seguenti testi:
Come Pagare Zero Tasse. I Paraisos Fiscales
I Segreti della Banca Offshore. Come operare in sicurezza


É legale possedere una società offshore?

Cento per cento  legale. Al boulevard Prince Henry di Lussemburgo, capitale dell?omonimo Granducato, al nr. 13, tutte nello stesso palazzo si possono trovare le sedi di Pirelli, Mondadori, Tosi, Merloni Ariston e, 50 metri più in là, Meccanica Finanziaria, Lucchini, Autogrill, Franzoni, Gazzoni Frascara e Valentino. E che cosa ci fa il gruppo Mediaset a Malta? E l?Istituto Mobiliare Italiano a Madeira? E perché quasi il 50% (112 su 250) delle società quotate in borsa ed il 25% (22 su 88) dei gruppi bancari hanno partecipazioni, quasi sempre di controllo, in società residenti nei paradisi fiscali?  La risposta é semplice: per pagare meno tasse!

Cosa significa offshore?
Offshore: significa letteralmente fuori dalle acque territoriali o in caso di una operazione finanziaria realizzata fuori dal Paese di residenza (operazione extraterritoriale). 

Perché andare  offshore?
Semplicemente per proteggere i propri capitali e ridurre il carico fiscale. Attualmente esistono oltre 250 giurisdizioni che offrono uno o più incentivi agli investitori non residenti, alcuni di questi paesi sono anche dei veri e propri paradisi per le vacanze. Ogni paese considerato paradiso fiscale offre alcuni limitati vantaggi ai residenti o alle società lí domiciliate. Per esempio, nel Principato di Monaco non si pagano le tasse dei redditi personali, mentre le società sono altamente tassate. A Panama é  esattamente il contrario, sempre e quando la società lì domiciliata non svolga attività nel territorio nazionale. Negli USA, durante il proibizionismo, e quando il gioco d?azzardo era vietato, alcuni audaci imprenditori avevano aperto dei Casinò naviganti, dove, fuori dalle acque territoriali, dove piovevano le scommesse tra fiumi di bevande alcoliche. L´ industria offshore é piccola e misteriosa, nonostante secondo le ultime stime gestisce oltre il 60% dei capitali mondiali.  

Quali sono i benefici di una società offshore?
Le società offshore principalmente offrono l´anonimato dei soci ed hanno in genere un costo ridotto rispetto alle società di molti paesi industrializzati. Operando da un territorio offshore si riesce oltre a limitare la responsabilità degli azionisti, a ridurre, in molti casi, il carico fiscale. Nello statuto appaiono, in genere,  da 1 a 3 direttori e le azioni sono al portatore. Se il cliente non desidera apparire il nostro studio legale offre i direttori (il costo é di 150 euro all' anno),  viene inoltre fornita una delega generale notarile e apostillata (riconosciuta dal Ministero degli Esteri) al proprietario/azionista per potere amministrare la società, comprare, vendere, aprire conti bancari, aprire succursali, ecc. Le azioni in genere si consegnano al portatore. Il capitale non deve essere versato, solo si paga una tassa sullo stesso che é compresa nel prezzo di registro.

Perché  aprire una società o fondazione offshore?
1.      Per aprire conti esteri e/o investimenti di borsa potendo occultare in caso di necessità (divorzio, sequestro di beni, ecc.) il reale beneficiario.
2.      Per partecipare a società nazionali, occultando i veri soci e riducendo i costi notarili.
3.      Per comprare e vendere merci alla propria ditta nazionale o ad altre, fatturando il prezzo desiderato.
4.      Per fatturare servizi come se fossero eseguiti dall´estero, evitando di pagare le tasse (consulenze, servizi web, progetti, libri, articoli, ecc.).
5.      Per proteggere i vostri beni in Italia o all'Estero.
6.      Per evitare sequestri giudiziari
7.      Per evitare le tasse di successione e garantire un miglior futuro alla vostra famiglia
8.      Per crearsi un'alternativa economica nel più completo anonimato
9.      Per ridurre il carico fiscale
10.    Per investire all'estero

E se voglio aprire una succursale in Italia ho dei vantaggi?
Prima di tutto é importante rilevare che in questo caso é soggetto ai controlli e alle leggi italiane come con una normale società. Però ottiene una vera S.R.L. a poco più di 1000 Euro.  Le società di diritto estero possono essere registrate in Italia e in qualsiasi altro paese della comunità europea, e se non altro hanno un costo notarile  nettamente inferiore a quelle nazionali. Qualunque offshore può essere registrata in Italia ed avere una propria sede legale, telefono, fax, conto bancario, richiedere mutui e leasing, ecc.
Vi sono due soluzioni differenti tra loro: il Representative Office e l' identificazione della società presso i Pubblici Registri. Nel primo caso la società estera apre unicamente un codice fiscale e posizione IVA e si comporta da ufficio di rappresentanza della società estera: gli adempimenti contabili sono davvero semplici; va unicamente presentata una comunicazione di apertura in bollo alla camera di commercio locale sull?apertura di tale ufficio. É necessario inoltre designare un rappresentante fiscale in Italia. Nel secondo caso la società di diritto estero, pur mantenendo nome ed estensione (LTD, LLC, Corp ecc.) diviene una vera e propria Srl con tutti gli adempimenti che comporta: contabilità ordinaria, INPS, INAIL, bilanci e dichiarazioni mensili dell?Iva. La società dovrà designare i propri amministratori in Italia pur rimanendo di diritto estero in quanto fallibilità o bancarotta. Il rappresentante fiscale ha un ruolo limitato alla registrazione.

Ci sono varie giurisdizioni offshore, alcune anche in Europa, qual é la migliore?
Quando si decide di fare il passo offshore, tenete presente che più lontano da casa é e maggiori sono i vantaggi. Noi scegliamo di preferenza le società panamensi per il basso costo, la facilità di amministrazione (in pratica non ci sono requisiti) e per il fatto che dal 1932 Panama offre la migliore legge offshore.

Ho sentito parlare di blacklist, e mi pare di capire che le fatture, delle società di paesi inseriti in queste liste, non si possono scaricare?

L a norma del testo unico delle imposte sui redditi attualmente in vigore determina l'indeducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con fornitori residenti in Paesi considerati "paradisi fiscali".  Si tratta però di una limitazione - attualmente - abbastanza "blanda", visto che è applicabile solo ad operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo e che non si applica se si fornisce la prova che la società estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Inoltre ovviamente, i costi si possono dichiarare e scaricare dimostrando che l'impresa esiste, per esempio se voleste scaricarvi una nostra fattura non avreste nessun problema in caso di controlli.
Noi offriamo, in caso di necessità, una struttura completa con segretarie, telefoni fax, siti d´internet che fanno della vostra società una compagnia reale, a prova di tutti i controlli.   Certo é che nessuno ama dover dare spiegazioni alla finanza, per questo offriamo differenti strutture secondo le esigenze di pianificazione fiscale di ogni singolo cliente, anche società esentasse che non sono in black list..

Cosa sono le scatole cinesi?
Le cosiddette ?Scatole Cinesi? servono solamente nel caso in cui sia necessario rendere anonima la proprietà di un?azienda. Per ?anonima? intendiamo non riconducibile ad alcuno in via civile. Le scatole Cinesi possono essere tante quante ne occorrono nel vostro sistema di titolarità. La formula più semplice è creare una ?piccola holding? che fa capo a Voi (Panama, Dominica, Delaware-USA) e con questa acquistare altre società o quote di altre società. Anche una società italiana può essere posseduta da una piccola holding panamense.

Qual´ è il gioco dei doppi nomi?
Si tratta di incorporare due società con lo stesso nome, una in un paradiso fiscale ed una in un paese a bassa tassazione e senza grandi controlli (Svizzera, repubblica Dominicana, ecc.). La prima apre i conti in banca, ovvero maneggia il capitale. La seconda é quella di facciata, che fattura, questa si costituisce in un paese dove non ci sono grandi controlli fiscali e dove gli azionisti non hanno ne proprietà ne conti in banca. La seconda fattura, per esempio ad una società italiana, ma quando vengono forniti gli estremi del pagamento si da il numero di conto della prima società. In caso di controlli non insospettisce una fattura di un paese che non é nelle liste nere della Finanza e nessuno può sapere che il conto é realmente intestato a XX Corp. di Panama che non ha nulla a che fare con l´omonima società.  Logicamente, quando questo sistema viene usato per evadere le tasse é illegale, ma é legale se viene utilizzato per la protezione del capitale. In alcuni paesi, per esempio, le imprese più forti utilizzano la pratica di sequestri giudiziari e conservativi con cause fittizie al solo scopo di strangolare le imprese più piccole.

Avete società già costituite? E quali sono i vantaggi e il costo?
Abbiamo società già costituite ("ready made o shelf") e pronte ad operare, per ricevere una lista fate richiesta a:
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Hanno un utilizzo limitato ed il costo é ben maggiore. Molte imprese non desiderano fare affari con società nuove, alcune banche estere offrono conti correnti a società con almeno 2 anni di anzianità e lo stesso vale per ottenere una corporate card di American Express, per questo é utile in certi casi acquistare una società già esistente. Il costo varia a seconda dell´anno di incorporazione e a volte del nome. In genere bisogna sommare al costo iniziale di 1100 euro la somma di 500 euro aggiuntivi per ogni anno di anzianità. Le società di questo tipo vengono fornite con nuovi direttori e con le tasse pagate fino alla data di acquisto. Abbiamo poi società più care perché ad esempio hanno il nome di Banca e sono autorizzate ad operare nel campo finanziario. Costituiamo anche società negli Stati Uniti, negli stati che offrono esenzioni fiscale

Quanto costa la costituzione di una società offshore?
Dipende dai paesi e tipi di società, il prezzo va dai 700 Euro + Tassa Annuale e Delega Plenipotenziaria per un totale di 1,100 Euro (nostro prezzo base) ai 4.000 Euro per le società di gestione di giochi d' azzardo e 6.000 Euro per le società finanziarie.

In quanto tempo la ricevo?
Riceve i documenti costitutivi in 7-10 giorni dalla conferma della ricezione del bonifico. Se non vi viene confermato il pagamento é opportuno che vi mettiate in contatto con il nostro ufficio. Se richiedete una licenza (finanziaria, banca, fiduciaria, ecc.) l'invio si effettua dopo aver ottenuto la stessa.

In che momento dobbiamo pagare i vostri servizi?
100% al momento dell´ordine.

Che sicurezza abbiamo, pagando i vostri servizi in anticipo?
O.P.M. CORPORATION, fondata nel 1992, é una delle società leader nei servizi legali offshore, gli stessi sono forniti dallo studio legale Caporaso & Partners Law Office o da studi legali esteri associati.. Le nostre referenze bancarie e i conti con cui operiamo, tutti con banche AAA, garantiscono che la O.P.M. CORPORATION possiede capitali propri tali da garantire l'assenza di qualsiasi rischio eventuale. 

Vorrei approfondire il tema: "paradisi fiscali e norme anti elusive"
Sono paradisi fiscali quegli Stati che, per vari motivi, ma principalmente per attrarre capitali stranieri, incentivare gli investimenti e promuovere così lo sviluppo economico, pongono in essere regimi tributari caratterizzati da una pressione impositiva molto bassa, talvolta addirittura inesistente. Non solo: tali Stati generalmente presentano altre due importanti attrattive: la loro struttura politica ed economica é stabile, e sono dotati di una legislazione finanziaria e commerciale particolarmente agevolativa, che "protegge" gli affari, permettendo agli operatori economici di agire in condizioni di diffuso liberalismo, senza grosse e costose formalità, e con l'appoggio di una rete bancaria ben sviluppata e affidabile.
E' indiscutibile l'attrazione che simili Paesi esercitano sui soggetti che operano in Stati ad alta fiscalità, i quali, al fine di minimizzare i costi aziendali, e non ultimi quelli fiscali, sono perennemente alla ricerca delle migliori opportunità da sfruttare.
Se é vero che tutti i paradisi fiscali sono in genere caratterizzati da un regime tributario particolarmente favorevole, é tuttavia necessario fare le opportune distinzioni. Nella realtà, infatti, gli Stati a bassa fiscalità si differenziano molto tra loro proprio in relazione al tipo di agevolazioni tributarie che accordano: esistono i cosiddetti zero-havens, e cioè quegli Stati a imposte zero (come Panama, le isole Cayman, o le isole Vergini britanniche) caratterizzati dalla quasi totale assenza di imposizione diretta e di ritenute a titolo d'imposta sui redditi, ma nella maggior parte dei paradisi fiscali l'i mposizione fi sc ale, piuttosto che inesistente, é da considerarsi moderata. Tali sono, ad esempio, quegli Stati nei quali le agevolazioni sono stabilite su base territoriale circoscritta, magari con riferimento alle cosiddette zone offshore, o quegli Stati che accordano vantaggi fiscali solamente a società appartenenti a determinati settori economici, come quello assicurativo, quello bancario o quello marittimo.
Esistono, infine, le zone franche (le più importanti sono quelle di Miami e di Madeira) caratterizzate, ormai, non solo da esoneri doganali, ma anche da incentivi fiscali e finanziari.
In un simile quadro di riferimento, é comprensibile quale possa essere la preoccupazione di quegli Stati che, procurandosi la maggior parte delle entrate di bilancio per mezzo della tassazione, si vedono sottrarre materia imponibile, talvolta anche in misura consistente, tutte le volte che i soggetti passivi d'imposta, instaurando rapporti economici con soggetti residenti nei paradisi fiscali, lì trasferiscono, in maniera artificiosa, buona parte dei loro redditi.
Per scoraggiare questo tipo di comportamenti elusivi (si veda anche sull'argomento R. Cordeiro Guerra ?Prime osservazioni sul regime fiscale delle operazioni concluse con società domiciliate in paesi o territori a bassa fiscalità?, nella Rivista di diritto tributario 1992, I, pagina 307, le misure approntate dalle amministrazioni fiscali di vari Stati si può dire che siano state pressappoco equivalenti: in Francia, ad esempio, viene presunta l'indeducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese francesi e imprese situate in paradisi fiscali, mentre in Belgio, i contribuenti che desiderano portare in deduzione tali costi, hanno l'onere di provare che siano inerenti a operazioni realmente poste in essere.
In Italia, la normativa anti-paradisi fiscali e' complessivamente contenuta nei commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 76 del Tuir, e nei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 96 del Tuir, introdotti nel 1991, dai commi 12, 13 e 16, dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, ampliati con la Finanziaria 2007. Il comma 7-bis dell'articolo 76 del Tuir recita: "Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del ministero delle Finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato".
Come appare evidente da una prima lettura, le citate disposizioni necessitano, in più di un punto, di alcune precisazioni. In particolare, non possono non essere qui sviluppate le seguenti considerazioni: per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della norma, e' necessario sottolineare che, mentre per i soggetti passivi italiani e' richiesto il requisito della residenza, la cui nozione e' ben delineata dalle norme dell'ordinamento, per le imprese estere si fa riferimento al domicilio fiscale (in territori a fiscalità privilegiata extra-CE), concetto, questo, non determinato in modo chiaro e univoco, e il cui utilizzo può dar luogo a conseguenze inaspettate. Si ricorda che la nozione di residenza fiscale e' rintracciabile, per le persone giuridiche, nel comma 3 dell'articolo 87 del Tuir, a mente del quale "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell' amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato". Le persone fisiche sono invece considerate residenti se per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza fiscale ai sensi del codice civile (comma 2 dell'articolo 2, del Tuir). La norma del sistema fiscale italiano che, invece, richiama la nozione di domicilio fiscale, con riferimento alle societa', e' quella contenuta nel comma 3 dell'articolo 58 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, secondo il quale "i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove é stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività'". Tale norma, peró, ha il solo scopo di determinare, all'interno del territorio dello Stato, quale sia il comune nel quale il soggetto passivo si intende localizzato, al fine dei suoi rapporti con l'amministrazione finanziaria. Essa non
é certamente estensibile ai fini della determinazione del domicilio fiscale di società estere.
A titolo esemplificativo, a una società con sede legale in uno Stato Eu, ma con residenza fiscale in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, e a bassa fiscalità, non risulterebbe applicabile la norma anti elusiva in esame; requisito soggettivo per l'applicazione del comma 7-bis dell'articolo 76, del Tuir, é quello del rapporto di controllo tra imprese residenti ed estere. In quest'ambito, a differenza di quanto fatto per la normativa sul transfer price, si fa qui esplicito riferimento alla nozione di controllo contenuta nell'articolo 2359 del Cc. Molto probabilmente, nel caso in esame, la conseguenza (grave, per il contribuente) dell'indetraibilità, delle componenti negative derivanti da operazioni intercorse con società estere residenti in paradisi fiscali, ha spinto il legislatore fiscale a delimitare in modo preciso l'ambito d'applicazione della norma, in modo tale da eliminare i dubbi interpretativi che inevitabilmente derivano da dichiarazioni non puntuali.. Numerose perplessità ha destato, inoltre, la definizione, fornita dalla norma, di "Stato a regime fiscale privilegiato". In un primo momento, infatti, la disposizione propone un metodo di ricognizione dei paradisi fiscali basato sostanzialmente sul confronto tra il livello d'imposizione ivi attuato, e quello che invece trova applicazione in Italia: qualora il primo sia minore della metà del secondo, allora sussistono gli estremi per dichiararlo regime a fiscalità privilegiata. La norma in esame, tuttavia, nulla dispone riguardo a cosa debba intendersi per livelli di tassazione: non é chiaro se debbano essere confrontati tra loro i regimi tributari delle operazioni economiche singolarmente attuate, ovvero gli ordinamenti fiscali nel loro complesso. Con il primo metodo la comparazione verrebbe effettuata in modo specifico e concreto; tuttavia risulterebbe tecnicamente impossibile individuare il trattamento fiscale riservato da ogni Stato alle diverse categorie reddituali. Per questo motivo sembrerebbe più ragionevole confrontare tra loro, con risultati certo più astratti e generici, i livelli di tassazione cui e' complessivamente sottoposto il reddito d'impresa. Anche in questa eventualità, però, la norma non si preoccupa di specificare se il confronto debba essere effettuato sulla base delle aliquote nominali o di quelle effettive, oppure ancora sulla base delle imposte dovute o di quelle effettivamente pagate. In realtà, i problemi interpretativi fin qui evidenziati sono poi drasticamente risolti dallo stesso comma 7-bis dell'articolo 76, il quale stabilisce, in un secondo momento, che i territori a bassa fiscalità debbano essere specificatamente indiv iduati, non si sa precisame nte secondo quale criterio, da un decreto ministeriale; e' il DM 24 aprile 1992, che individua tassativamente gli Stati a fiscalità privilegiata, fornendone la cosiddetta black list (lista nera).
 
Per quanto riguarda la Banca Offshore vi preghiamo di leggere le Domande Frequenti sulla Banca Offshore.

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